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Guida Completa ai CFU per l’Insegnamento: Differenze tra 24, 30 e 60 CFU

Vuoi intraprendere la carriera nell’insegnamento? È fondamentale conoscere i Crediti Formativi Universitari (CFU) richiesti per accedere ai concorsi e alle graduatorie. Scopriamo insieme le differenze tra i percorsi da 24, 30 e 60 CFU e cosa prevede la riforma in vigore.

24 CFU: Requisito Essenziale ma Non Abilitante

I 24 CFU sono imprescindibili per partecipare ai concorsi ordinari nella scuola secondaria e per inserirsi nelle graduatorie provinciali per le supplenze. Tuttavia, non conferiscono l’abilitazione all’insegnamento, che richiede percorsi specifici come il TFA o il superamento del concorso.

30 CFU: Percorsi Transitori in Fase di Transizione

Fino al 31 dicembre 2024, è possibile accedere ai concorsi con almeno 30 CFU, inclusi quelli di tirocinio diretto. Questi percorsi, pur diversi dai tradizionali 24 CFU, costituiscono una parte del percorso completo da 60 CFU. Dopo il concorso, sarà necessario completare i restanti CFU con un corso da 30 CFU e superare la prova finale per ottenere l’abilitazione.

60 CFU: Nuova Normativa per l’Abilitazione

La riforma introdotta dal Decreto 36/2022 prevede percorsi di abilitazione da 60 CFU, che includono tirocinio diretto e indiretto e una prova finale. Dal 2025, l’abilitazione all’insegnamento sarà vincolata al completamento di questo percorso. Tuttavia, chi ha già ottenuto i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 potrà beneficiare di un’abbreviazione del percorso, pur completando i 60 CFU e l’esame finale di abilitazione.

Conclusioni: Adattarsi alla Nuova Normativa

La riforma implica una transizione verso percorsi più completi e orientati alla pratica didattica. Chi intende intraprendere la carriera nell’insegnamento dopo il 31 ottobre 2022 dovrà attenersi ai percorsi da 30 o 60 CFU. È essenziale monitorare l’emanazione dei decreti attuativi per adeguarsi tempestivamente alla nuova normativa e garantire l’accesso ai concorsi e ai corsi di specializzazione.